In vigore le nuove regole sulle dilazioni Inail
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- Creato 17 Settembre 2019
- Pubblicato 17 Settembre 2019
MANTOVA, 17 set. - A fine luglio 2019 sono entrate in vigore le NUOVE norme per l'accesso alle dilazioni dei debiti Inail (ulteriori e diverse a quelle già previste per la dilazione automatica in quattro rate dell'autoliquidazione annuale); ciò sulla base di quanto definito dall'istituto con determina 23.7.2019 resa operativa con circolare n. 22 del 29.7.2019.
La rateazione rappresenta uno strumento utile a consentire al debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, di regolarizzare la propria situazione contributiva.
In estrema sintesi, queste le logiche di accesso alla rateazione dei premi Inail:
➢ la dilazione può essere concessa per un massimo ordinario di 24 rate (che possono diventare 36 in casi particolari e specifici, nonché a fronte di autorizzazione ministeriale);
➢ l'istanza può riguardare debiti (riferibili sia a premi che a sanzioni e/o interessi) scaduti e debiti correnti (cioè per i quali non sia ancora spirato il termine di pagamento), ivi comprese le rate automatiche dell'autoliquidazione (che quindi divengono ulteriormente dilazionabili). Il tutto riguarda esclusivamente i debiti scaduti ma non ancora iscritti a ruolo (per i quali valgono le generali logiche che regolamentano le dilazioni con gli agenti della riscossione);
➢ l'istanza deve contenere la richiesta di dilazione
✓ in caso di debiti scaduti - di tutti i debiti Inail per i quali sia già decorsa la scadenza di pagamento
✓ in caso di debiti correnti – di tutti i debiti il cui termine di pagamento non si ancora decorso, accertati alla data dell'istanza e a condizione che non siano presenti debiti scaduti;
➢ non è possibile avere attiva più di una dilazione contemporaneamente;
➢ non è possibile ottenere una dilazione se nel biennio precedente è stata revocata una precedente rateazione autorizzata;
➢ l'importo della singola rata non deve essere inferiore a euro 150,00;
➢ l'accesso all'istanza è effettuato in via telematica tramite il portale Inail (servizio "istanze di rateazione" fruibile anche agli intermediari) e non deve più essere effettuato alcun pagamento di rate anticipate contestuali all'istanza. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata nella scadenza indicata dall'Inail unitamente all'autorizzazione; le successive rate (progressive mensili) devono essere pagate con scadenza 30gg dalla data di scadenza della prima rata;
➢ sul sito dell'Istituto – nel servizio dedicato – sono presenti simulatori di dilazione utili per effettuare proiezioni e verifiche prima dell'istanza;
➢ la competenza a decidere in merito alla dilazione è della sede provinciale per importi di debito sino a euro 258.000 e per un numero di rate non superiori a 12, della sede regionale in caso di debiti superiori a 258.000 o per un numero di rate superiori a 12 e fino a 24, del Ministero del Lavoro in caso di rate superiori a 24 e sino a 36;
➢ in caso di scadenza della rata in giorno domenicale o festivo la data di pagamento è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (non viene citata dall'inail la possibilità di posticipare la scadenza cadente di sabato);
➢ l'autorizzazione è annullata in caso di mancato pagamento della prima rata; la stessa è revocata (con inibizione all'accesso a ulteriori rateazioni del biennio successivo) in caso di mancato pagamento anche solo di una rata a dilazione attivata.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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