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Sale giochi e slot a Mantova, ordinanza del sindaco per la riduzione dell’orario d’esercizio

Mantova Comune OrdinanzaSlot1MANTOVA, 10 mar. - Vengono ridotti gli orari delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi di vincita in denaro.

Lo stabilisce l'ordinanza che ha firmato martedì 10 marzo in via Roma il sindaco Nicola Sodano e che diverrà esecutiva dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Erano presenti anche il dirigente dello Sportello Unico Alberto Rosignoli e il vice comandante della Polizia Locale Luigi Marcone. L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Negli altri esercizi commerciali dove esistono i punti di offerta del gioco, le slot possono essere accese solo nei medesimi orari. Le sale biliardo e le sale bowling sono escluse da questa disciplina per la loro natura di attivitĂ  prevalentemente sportiva.

La violazione delle disposizioni stabilite dal provvedimento sarĂ  punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. In caso di particolare gravitĂ  e recidiva, si applicherĂ , per un periodo da uno a cinque giorni, la sospensione delle attivitĂ .

L'ordinanza entrerà in vigore nei prossimi giorni, nel momento in cui sarà pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Mantova. "L'ordinanza si inserisce in un progetto più ampio di contrasto al fenomeno preoccupante della ludopatia – ha sostenuto il sindaco Sodano -. Secondo i dati che ci sono stati forniti dall'Asl, in provincia di Mantova ci sono più di 9mila casi. Ci riproponiamo pertanto di intensificare la nostra azione di prevenzione e repressione del fenomeno".

Rosignoli e Marcone dal canto loro, hanno evidenziato che nel 2014 i controlli messi in campo in cittĂ  hanno comportato sanzioni per 20mila euro. Hanno anche sottolineato che si passerĂ  dalla disciplina precedente che consentiva il gioco 14 ore dalle 10 alle 24 a quella attuale che le riduce a 8.

Testo dell'ordinanza:


OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 del TULPS.

IL SINDACO DISPONE: di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art.86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot.n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt.86 e 88 del TULPS, così come indicato:

  • ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART.86 TULPS. L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.
  • ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART.110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. N.773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di offerta del gioco)

a) Autorizzati ex art.86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali ecc.)
b) Autorizzati ex art.88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)


L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

  • In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltrechĂ© le seguenti disposizioni:
  • Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito cartello predisposto dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
  • Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di attivitĂ .
  • le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, siano escluse dalla disciplina oraria stabilita con il presente provvedimento, in ragione della loro natura di attivitĂ  prevalentemente sportiva;
  • gli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e nelle sale bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti con il presente provvedimento;
  • gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE ALTRESI' CHE:

  • la violazione alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi da intrattenimento ivi collocati;
  • in caso di particolare gravitĂ  e recidiva, si applicherĂ , per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attivitĂ  delle sale giochi autorizzate ex art.86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ai sensi degli artt.86 ed 88 TULPS;
  • la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi del'art.16 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE INFINE:

  • L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
  • la sua piĂą ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione alle Forze dell'Ordine ed alle associazioni di categoria.

AVVERTE: Che la presente ordinanza è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, in alternativa:

  • mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia, entro 60 giorni;
  • mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo pretorio.
IL SINDACO: dott. arch. Nicola Sodano


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