Esposto di Centrodestra e M5S alla Corte dei Conti: conflitto d’interesse e costo eccessivo del dirigente Alessandro Beltrami
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- Creato 05 Marzo 2016
- Pubblicato 05 Marzo 2016
Con D.G.C. n. 257, in data 3 dicembre 2015 (All.4), è stato approvato il Regolamento di Organizzazione. Con nota sindacale P.S. 50/48/2015, in data 21 agosto 2015 (All.5), è stato concesso al Dott. Alessandro Beltrami il comando triennale presso l'I.F.E.L., Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI di Roma, per tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2015, per una quota massima annua di 60 (sessanta) giornate lavorative.
Con Det. Dir.le n. 1689, in data 18 settembre 2015 (All.6) e n. 239, in data 8 febbraio 2016 (All.7), si è provveduto all'impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata per l'indennità di euro 2.666, 67 mensili, da corrispondere al Dott. Alessandro Beltrami ed oneri riflessi a carico di I.F.E.L., per tot. euro 10.804,80 per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015 (tot. 16 gg.).
Con Det. Dir.le n. 130, in data 26 gennaio 2016 (All.8), è stata impe- gnata la somma complessiva di euro 40.259,20 relativa al compenso erogato al Dott. Alessandro Beltrami per conto di I.F.E.L., compren- sivo di oneri previdenziali ed assistenziali.
Motivi. A) Non cumulabilità delle funzioni di Dirigente e Capo Gabinetto. A norma dell'art. 90, comma 3 bis, del TUEL, sostituito con l'art. 11, c. 4, della Legge 114 del 2014, resta fermo, per il Capo di Gabinetto del Sindaco, il divieto di effettuare attività gestionali. Correlativamente, il Dirigente (di fatto, nello specifico, Direttore Generale, quale Responsabile della Programmazione Operativa) non può cumulare le funzioni di indirizzo e controllo proprie del Capo di Gabinetto (altrimenti, diventerebbe controllore di se stesso).
Occorre, quindi, rettificare le D.G.C. n. 141 del 9 luglio 2015 (All.9) e n. 152 del 31 luglio 2015 (vedasi di nuovo, l'All. 1, di cui sopra), togliendo le funzioni di Capo di Gabinetto non cumulabili con quelle di Dirigente del Settore Economico, Finanziario e Tributario del Comune di Mantova. Di conseguenza, anche l'integrazione retributiva "ad personam" risulta eccessiva, con profili di danno erariale, avvicinando, con le altre voci di stipendio, il tetto massimo di retribuzione nella P.A., previsto dall'art. 13, c. 1, del D.L. 66/2014, legge 23 giugno 2014, n. 89.
B) Regolamento di Organizzazione, approvato con D.G.C. n. 257, in data 3 dicembre 2015. Il Regolamento di Organizzazione, già citato (vedasi, di nuovo, l'All.4, di cui sopra), cerca ovviamente di legittimare la soluzione adottata in contrasto con la legge, ma non prevede più il rapporto di lavoro di diritto privato con integrazione retributiva e, surrettizia- mente, ripristina la figura del Direttore Generale non più previsto per i Comuni come Mantova, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
C) Assegno "ad personam" ex art. 110, comma 3, del TUEL. La Corte dei Conti della Lombardia, con pareri nn. 593 e 594 del 2010 e n. 554 del 2011, ha chiarito che l'abolizione delle figure del Direttore Generale nelle Amministrazioni con meno di 100.000 (centomila) abitanti (ex art. 2, c. 186, lett. d) della legge 191/2009, come modificato con l'art. 1 quater, lett. d) della legge 42/2010), travolge anche la previsione normativa che vede la possibilità di assegnare le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, con relativa indennità .
Il principio è estendibile, a maggior ragione, ai Dirigenti Comunali, tra cui il Dott. Alessandro Beltrami, Dirigente del Settore Economico-Finanziario, con l'aggiunta delle competenze di programmazione operativa. Pertanto, l'assegno attribuitogli risulta, quanto meno, eccessivo e deve essere ridotto, anche in relazione al comando presso l' I.F.E.L., di cui in premessa, che riduce le giornate lavorative presso il Comune di Mantova. La relativa maggiore spesa, oltre a quella di cui al punto A), può integrare danno erariale.
In attesa di conoscere le decisioni di codesta Spett.le Procura Regionale della Corte dei Conti, i sottoscritti porgono distinti ossequi.
Mantova, 22 febbraio 2016 - All. 9 (nove)
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