Previdenza complementare: contributi non dedotti
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- Creato 15 Ottobre 2019
- Pubblicato 15 Ottobre 2019
MANTOVA, 15 ott. - Con la presente si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) a Fondi di previdenza complementare sono deducibili dal reddito del lavoratore, quindi:
• la quota c/ditta non aumenta l'imponibile fiscale,
• la quota c/dipendente diminuisce l'imponibile fiscale
• nel limite massimo annuo di euro 5.164,57
Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni). A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo - comunque non superiore a 2.582,29 euro annui - pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore "differenza" deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilità fiscale massimo di euro 7.746,85 (ossia, 5.164,57 + 2.582,29).
Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR annualmente destinato alla forma pensionistica complementare, in quanto all'atto del versamento al Fondo non è soggetto a tassazione.
Ricordiamo anche che i contributi versati al FONDO MARIO NEGRI – CCNL DIRIGENTI COMMERCIO - sono interamente deducibili, in quanto il Fondo Mario Negri rientra tra quei fondi pensione dichiarati in squilibrio finanziario che hanno ottenuto apposita autorizzazione transitoria ministeriale. Pertanto, a tali contributi, sia per la quota lavoratore che per la quota datore di lavoro, non si applica alcun limite di deducibilità , conseguentemente non è necessario inoltrare alcuna comunicazione.
Premesso quanto sopra, se i contributi versati alla previdenza complementare superano il plafond di esenzione di euro 5.164,57 la quota eccedente il limite massimo sopra indicato:
• aumenta l'imponibile fiscale per ciò che riguarda il contributo c/ditta,
• il contributo trattenuto al dirigente non viene più dedotto dall'imponibile.
In tali ipotesi, la quota eccedente non dedotta, sarĂ esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza, a condizione che tale quota sia stata comunicata al Fondo.
Il D. LGS. 252/2005 ha stabilito che entro il 31 dicembre dell'anno successivo, il contribuente è tenuto a comunicare alla forma pensionistica complementare prescelta, la quota di contributi non dedotta.
Entro fine anno 2019, dovranno quindi essere comunicate ai Fondi le quote di contribuzione non dedotte nell'anno 2018. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione suddetta dovrĂ essere effettuata entro la data di insorgenza del diritto.
INDICAZIONI OPERATIVE
L'importo relativo a contributi non dedotti è reperibile nella casella 413 della CU/2019"Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1,2,3,4 e 5".
Entro fine 2019 pertanto si dovrĂ procedere a segnalare tali importi ai vari fondi interessati.
La modulistica per comunicare i contributi non dedotti è pubblicata dai vari Fondi sul proprio sito. Di seguito forniamo alcune precisazioni sul PREVINDAI e PREVINDAPI che costituiscono la casistica più diffusa.
PREVINDAI – CCNL Dirigenti Industria
Le aziende che intendano offrire ai propri dirigenti un servizio di compilazione della dichiarazione dei contributi non dedotti (modulo 059) hanno a disposizione, nell'area riservata, la funzione "059: Contr. non dedotti".
E' possibile compilare la dichiarazione per tutti i dirigenti che risultino attivi presso l'azienda e che siano stati in forza, esclusivamente presso la stessa, per l'intero anno di riferimento della dichiarazione stessa (2018).
La presentazione del modulo 059 è un compito che ricade sul singolo dirigente iscritto in quanto la determinazione dell'ammontare dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al contribuente. Non può infatti affermarsi, in linea generale, che l'informazione posseduta dal datore di lavoro e certificata tramite la CU sia completa e sufficiente ai fini dell'esatta determinazione dei contributi non dedotti da ciascun iscritto al Fondo.
Per questo motivo il modulo 059 non può recare la firma dell'azienda ma quella dell'interessato, che è responsabile della completezza dell'informazione essendo a conoscenza di eventuali ulteriori contribuzioni a previdenza complementare.
La dichiarazione dei contributi non dedotti, debitamente sottoscritta dal dirigente, deve essere trasmessa al Fondo tramite:
• caricamento del documento (upload), preliminarmente convertito in formato PDF, utilizzando il tasto "U" disponibile nella colonna "Azioni consentite" della stessa funzione "059: Contr. non dedotti";
• fax, ai numeri indicati sul modulo stesso.
Accertata la presenza della firma sulla dichiarazione, il Fondo procede ad acquisire il modulo e, qualora disponga di un indirizzo valido di posta elettronica, invia una e-mail di conferma. L'avvenuta acquisizione del modulo 059 è riscontrabile, in ogni caso, tramite la stessa funzione utilizzata per la compilazione, consultando la colonna "Stato". Qualora l'e-mail di conferma non sia stata ricevuta dal dirigente iscritto nei giorni lavorativi successivi all'invio del documento occorre contattare il Fondo e ripetere, se del caso, le operazioni di trasmissione.
PREVINDAPI – CCNL Dirigenti Piccola Industria
Sul sito web del fondo PREVINDAPI (http://portale.previndapi.it/modulistica.php), nella sezione "Modulistica", è a disposizione il modulo per la dichiarazione della mancata deduzione dei contributi, da spedire via fax o tramite raccomandata al Fondo, previa sottoscrizione del dirigente.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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