Distacchi-Trasferte UE, la nuova procedura telematica richiesta modello A1
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- Creato 01 Agosto 2019
- Pubblicato 01 Agosto 2019
MANTOVA, 01 ago. - L'art. 11 del reg. 883/2004 stabilisce, in via generale, per i lavoratori subordinati, il principio di territorialità che comporta l'obbligo di assicurare gli stessi secondo la normativa previdenziale del Paese in cui viene svolta l'attività .
Dal 1.5.2010, i nuovi Regolamenti U.E. 833/2004 e 987-988/2009, in deroga al principio della territorialità , prevedono che un lavoratore che presta temporaneamente attività in uno Stato UE diverso da quello di provenienza (distacco/trasferta), può mantenere il regime previdenziale del paese di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, tramite il rilascio del Modello A1.
Il fine è quello di tutelare i lavoratori evitando un'eccessiva frammentazione delle posizioni contributive in più Paesi. Il Modello A1 è quindi indispensabile per mantenere le coperture assicurative in Italia, pertanto deve accompagnare il lavoratore durante il periodo di lavoro all'estero. Il lavoratore è tenuto a presentarlo tutte le volte in cui l'Ente del paese ospitante lo richiede.
Nuovo canale telematico
Premesso quanto sopra, segnaliamo che con circolare 86/2019, l'INPS ha comunicato un nuovo canal telematico per richiedere il Modello A1 per i lavoratori subordinati distaccati/in trasferta (Art. 12 par. 1 Reg. CE 883/2004).
Le nuove modalità telematiche saranno obbligatorie con decorrenza dal 1/9/2019.
La circolare INPS 86/2019 prevede un periodo transitorio, pertanto fino al 31/8/2019 è possibile richiedere il Modello A1:
• con le consuete modalità : Cassetto bidirezionale- Oggetto "certificazioni di distacco" (messaggio INPS 218/2016)
• oppure già utilizzando il nuovo canale telematico.
Tipologie escluse dal nuovo canale telematico
Per il momento le richieste di Modelli A1 riguardanti le situazioni elencate di seguito sono escluse dal nuovo canale telematico, pertanto, devono continuare ad essere inoltrate all'istituto tramite PEC come previsto dal Messaggio INPS 218/2016:
1. Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
2. Lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
3. Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
4. Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
5. Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
6. Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
7. Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
8. Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004): a. Accordo in deroga generico; b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
9. Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).
Precisiamo che questa fattispecie si riferisce ad una situazione transfrontaliera nella quale il lavoratore, al di fuori della fattispecie di distacco, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell'Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell'ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (ad esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (ad esempio, Austria). In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza (ad esempio, nello Stato di residenza tutti i residenti sono tenuti per legge ad essere assicurati per la malattia) potrà richiedere, ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all'Istituzione dello Stato in cui esercita l'attività lavorativa.
Il modulo di domanda, in corso di definizione, sarà prossimamente disponibile on line sul sito dell'Istituto.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
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