Dirigenti azienda, contribuzione FASI e PREVINDAI 2017
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- Creato 02 Maggio 2017
- Pubblicato 02 Maggio 2017
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRIBUZIONE FASI 2017
La contribuzione al FASI per il 2017 è rimasta invariata. L'entità dei contributi da versare al FASI per l'anno 2017 può quindi così essere riepilogata:
A carico delle aziende:
• €468,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze iscritto o che si iscriva al Fondo, ovvero ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;
• € 318,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse. Precisamente, il contributo è dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal primo giorno del trimestre successivo all'assunzione stessa.
Relativamente al suddetto contributo trimestrale di € 318,00, dovuto dalle aziende per i dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), tale contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 397,50 (€ 318,00 + € 79,50 = € 397,50).
A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio siano già iscritti al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:
• € 468,00 trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI.
Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati di cui all'articolo G del Regolamento.
Il dirigente, al fine di poter mantenere l'iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al FASI la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l'azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest'ultima nei confronti del FASI stesso.
A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio NON risultano iscritti al FASI e nelle quali non siano attuate iniziative per i dirigenti pensionati comunque dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni per l'assistenza sanitaria integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale:
• € 318,00 trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
È opportuno rilevare a questo proposito che eventuali iniziative volte ad assistere i dirigenti pensionati devono avere carattere globale e ricomprendere, quindi, anche i pensionamenti avvenuti anteriormente agli accordi sindacali regolanti la materia. Inoltre, anche per questa fattispecie, il contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 397,50 (€ 318,00 + € 79,50 = € 397,50).
A carico dei dirigenti:
a) in servizio:
€ 240,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
€ 510,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo;
b) già in servizio ed iscritti al FASI, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con indennità sostitutiva del preavviso:
€ 240,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità , indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
€ 510,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo.
Si ricorda che il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto da parte dell'azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto;
c) quota di ingresso (art. L del Regolamento)
La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
La Quota di Ingresso è pari ad € 500,00 ed è dovuta:
• dai dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
• dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
• dai dirigenti che si iscrivano al FASI, in caso di confluenza collettiva;
• dai dirigenti all'estero che si iscrivano a sensi dell'articolo 2 lettera f) dello Statuto.
La Quota di Ingresso è maggiorata ad € 1.500,00 nei seguenti casi:
• dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
• dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
• dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivano.
La quota di ingresso non è dovuta:
• dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
• dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
• dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario:
• 29 febbraio 2017
• 31 maggio 2017
• 31 agosto 2017
• 30 novembre 2017
Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati, è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
Precisazioni Assunzioni/Iscrizioni il 1° giorno di ogni trimestre
Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini sopraindicati:
• l'importo di € 468,00 riferito al contributo a carico delle aziende;
• l'importo di € 240,00 riferito al contributo a carico del dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso (nel caso di eventuali genitori a carico iscritti, è necessario che il dirigente interessato segnali all'azienda tale situazione, autorizzando la trattenuta del contributo aggiuntivo dovuto. In questo caso l'azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l'importo di € 510,00 per ciascun genitore iscritto).
Inoltre, per ciascun dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall'iscrizione o meno al Fondo, le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini già indicati:
• l'importo di € 318,00;
Del tutto ininfluenti risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.
Tale contributo NON è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità .
Precisazioni Assunzioni/Iscrizioni nel corso del trimestre
Nell'ipotesi di dirigenti che si iscrivano al FASI nel corso del trimestre di calendario, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:
• i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a € 156,00 (€ 468,00: 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione,
• i ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a € 80,00 (€ 240,00 : 3) e dell'eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto pari a € 170,00 (€ 510,00: 3). Nonché, se dovuta ai sensi dell'art. L del Regolamento, la quota di ingresso una tantum, da calcolare seguendo le indicazioni riportate al precedente capitolo D punto 4)
• ricordiamo infine che il contributo di euro 318 trimestrali per assistenza ai dirigenti pensionati (articolo G del Regolamento) è dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal primo giorno del trimestre successivo all'assunzione stessa.
REGIME PREVINDENZIALE E FISCALE FASI
Sui contributi a carico azienda vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile Uniemens – codice M980. Resta inteso che tale contribuzione non è utile alla determinazione delle prestazioni.
Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens dei mesi in cui è previsto il pagamento della contribuzione al FONDO (Febbraio – Maggio - Agosto-Novembre).
Il FASI è previsto dalla contrattazione collettiva ed è un fondo di assistenza sanitaria iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari. Si applica pertanto l'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.).
Secondo l'art. 51 non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo attualmente non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 (sommando carico azienda e carico dipendente).
Questo significa che entro il plafond di Euro 3.615,20
• i contributi c/ditta non aumentano l'imponibile fiscale del lavoratore,
• i contributi c/dipendente si deduco dal reddito – quindi lo diminuiscono,
• ai fini della verifica del limite di € 3.615,20 non si contano i contributi c/azienda versati per i dirigenti in pensione (Circ. Min. fin. n. 55/E,1999).
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
Qualora nel corso del 1°, 2°, 3° o 4° trimestre del corrente anno si dovessero verificare cessazioni di rapporti di lavoro di dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di dirigenti in forza, rispetto al trimestre precedente, le aziende devono utilizzare i SERVIZI messi a loro disposizione sul sito www.fasi.it, nella sezione ACCESSO DIRETTO, mediante utilizzo della password aziendale e relativo numero di posizione.
In particolare, accedendo nella sezione riservata, è possibile utilizzare la procedura "Variazione e/o versamento trimestre in scadenza", attraverso la quale è possibile:
• verificare la situazione nota al FASI;
• comunicare eventuali variazioni (cessazioni, modifica dirigenti in forza);
Le variazioni apportate verranno confermate automaticamente dal FASI ed il relativo documento, che attesta la variazione effettuata, sarà scaricabile dall'azienda direttamente dal sito Internet. Tale documento, una volta sottoscritto e timbrato dovrà essere inviato al FASI via fax (esclusivamente dedicato a questa procedura) oppure, una volta scansionato in "formato pdf", inviato tramite l'apposita funzione "upload documenti" presente sulle stesse pagine, direttamente dal proprio computer.
Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.
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