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Dirigenti azienda, contribuzione FASI e PREVINDAI 2017

Lavoro Contributi1MANTOVA, 2 mag. - Per l'anno 2017 rimane invariata la contribuzione da versare ai Fondi PREVINDAI e FASI.

Il PREVINDAI è il fondo di previdenza complementare dei dirigenti delle aziende industriali.

Il datore di lavoro che ha in forza personale dirigente che esprime la volontà di aderire a PREVINDAI (o che vi abbia già aderito in occasione di precedenti rapporti di lavoro), è chiamato ad assolvere al versamento dei contributi nei confronti del Fondo.

La contribuzione a PREVINDAI si compone di:

• CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE - posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti;
• CONFERIMENTO TFR - consistente nel versamento di una quota (contrattualmente definita) o dell'intero accantonamento del TFR;
• eventuale CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA - ovvero la facoltà di versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente sia dai dirigenti sia dalle aziende.

CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE
La contribuzione è posta in egual misura a carico delle aziende e dei dirigenti ed è pari al 4% sull'imponibile, con il massimale di 150.000,00 euro.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 l'importo minimo di CONTRIBUZIONE a carico azienda è pari a 4.800,00 – non ci sono variazioni in relazione al 2017
Si ricorda che tale contributo riguarda i soli dipendenti con anzianità dirigenziale superiore a 6 anni presso la stessa azienda.
La contribuzione dovuta per l'anno in corso è riepilogata nella Tabella seguente.

Retribuzione imponibile

La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a PREVINDAI - carico azienda e carico dirigente - è la retribuzione globale lorda effettivamente percepita. Fanno parte di tale retribuzione tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto.
La retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è considerata dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi elemento utile per il computo del trattamento di fine rapporto.
Per la determinazione della contribuzione (carico azienda + carico dirigente) e di eventuali contribuzioni aggiuntive, dal 1° gennaio 2010 la retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è imponibile per tutte le categorie di iscritti in attuazione di quanto stabilito con il contratto del 25 novembre 2009.
Per quanto concerne il relativo calcolo, occorre fare riferimento al criterio della competenza: l'indennità sostitutiva del preavviso concorre al raggiungimento dei limiti di massimale dell'anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare, quindi, dovrà essere riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l'applicazione delle aliquote e dei massimali in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Massimale di 150.000 euro

Il Fondo PREVINDAI con la circolare 32/2010 ha chiarito che con decorrenza 1/1/2010 viene introdotto un massimale unico pari a € 150.000,00, indistintamente per tutti gli iscritti. In altri termini, anche per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti "nuovi" iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti "vecchi" iscritti.

In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del massimale di 150.000,00, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Contribuzione minima

Il Fondo PREVINDAI con la Circolare n. 32 dell'8 febbraio 2010 ha fornito i seguenti chiarimenti

• in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

• entro il 31 dicembre di ogni anno – o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente – l'impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell'obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto.

• nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica andrà operata riproporzionando il minimo di 4.800 euro ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.

• le eventuali differenze saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, oppure a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

• l'adeguamento si effettua confrontando i soli contributi c/ditta all'importo dei 4.800,00 euro;

• nessun adeguamento va effettuato nei casi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico;
In relazione a quest'ultimo puto, si ricorda anche che dal 1° gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando.
E' possibile quindi avere casistiche di dirigenti iscritti al fondo dopo il 1° gennaio 2007 che versano al FONDO il solo TFR e non la contribuzione contrattuale.
L'azienda è tenuta a versare il 4% della retribuzione utile a TFR solamente nei casi in cui il dirigente versi la contribuzione minima a suo carico sempre pari al 4% della retribuzione utile a TFR, prevista dal CCNL.

ACCANTONAMENTO TFR

Nulla cambia rispetto all'anno precedente per quanto riguarda la quota di TFR da destinare al fondo; di seguito si riportano gli importi dovuti anche per l'anno 2017:

A titolo riepilogativo si ricorda che per:

• prima classe si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
• seconda classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
• terza classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;
• quarta classe si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006,
• ottava classe, si intendono i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVINDAI

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio).
Il versamento trimestrale del contributo (ovvero di tutte le quote di cui questo si compone deve essere effettuato mediante bonifico bancario.

REGIME PREVINDENZIALE E FISCALE PREVINDAI

Sui contributi a carico azienda vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile Uniemens – codice M900. Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens dei mesi in cui è previsto il pagamento della contribuzione al FONDO (Gennaio – Aprile -Luglio- Ottobre).
I contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità di € 5.164,57:
• la contribuzione contrattuale minima posta a carico azienda e a carico dirigente;
• gli importi versati a titolo di contribuzione aggiuntiva, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del dirigente;
• le somme versate volontariamente dall'iscritto senza il tramite del datore di lavoro (prosecuzione o contribuzione volontaria).
Il TFR destinato al Fondo non rientra tra gli oneri deducibili.
Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni). A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo - comunque non superiore a 2.582,29 euro annui - pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore "differenza" deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilità fiscale massimo di euro 7.746,85 (ossia, 5.164,57 + 2.582,29).


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONTRIBUZIONE FASI 2017

La contribuzione al FASI per il 2017 è rimasta invariata. L'entità dei contributi da versare al FASI per l'anno 2017 può quindi così essere riepilogata:

A carico delle aziende:

• €468,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti in servizio (art. F del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze iscritto o che si iscriva al Fondo, ovvero ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;

• € 318,00 trimestrali per l'assistenza ai dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse. Precisamente, il contributo è dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal primo giorno del trimestre successivo all'assunzione stessa.
Relativamente al suddetto contributo trimestrale di € 318,00, dovuto dalle aziende per i dirigenti pensionati (art. G del Regolamento), tale contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 397,50 (€ 318,00 + € 79,50 = € 397,50).

A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio siano già iscritti al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:
• € 468,00 trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI.
Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati di cui all'articolo G del Regolamento.
Il dirigente, al fine di poter mantenere l'iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al FASI la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l'azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest'ultima nei confronti del FASI stesso.
A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio NON risultano iscritti al FASI e nelle quali non siano attuate iniziative per i dirigenti pensionati comunque dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni per l'assistenza sanitaria integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale:

• € 318,00 trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
È opportuno rilevare a questo proposito che eventuali iniziative volte ad assistere i dirigenti pensionati devono avere carattere globale e ricomprendere, quindi, anche i pensionamenti avvenuti anteriormente agli accordi sindacali regolanti la materia. Inoltre, anche per questa fattispecie, il contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dall' 1.4.2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa ad € 397,50 (€ 318,00 + € 79,50 = € 397,50).

A carico dei dirigenti:

a) in servizio:

€ 240,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

€ 510,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo;

b) già in servizio ed iscritti al FASI, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con indennità sostitutiva del preavviso:

€ 240,00 trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al FASI il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);

€ 510,00 trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento), secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo.

Si ricorda che il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto da parte dell'azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto;

c) quota di ingresso (art. L del Regolamento)
La Quota di Ingresso, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.

La Quota di Ingresso è pari ad € 500,00 ed è dovuta:

• dai dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
• dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
• dai dirigenti che si iscrivano al FASI, in caso di confluenza collettiva;
• dai dirigenti all'estero che si iscrivano a sensi dell'articolo 2 lettera f) dello Statuto.

La Quota di Ingresso è maggiorata ad € 1.500,00 nei seguenti casi:

• dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
• dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
• dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivano.

La quota di ingresso non è dovuta:

• dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
• dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
• dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario:

• 29 febbraio 2017
• 31 maggio 2017
• 31 agosto 2017
• 30 novembre 2017

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini indicati, è applicato ai contributi stessi, a sensi dell'art. I del Regolamento, un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

Precisazioni Assunzioni/Iscrizioni il 1° giorno di ogni trimestre

Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini sopraindicati:

• l'importo di € 468,00 riferito al contributo a carico delle aziende;

• l'importo di € 240,00 riferito al contributo a carico del dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso (nel caso di eventuali genitori a carico iscritti, è necessario che il dirigente interessato segnali all'azienda tale situazione, autorizzando la trattenuta del contributo aggiuntivo dovuto. In questo caso l'azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l'importo di € 510,00 per ciascun genitore iscritto).

Inoltre, per ciascun dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall'iscrizione o meno al Fondo, le aziende devono versare al FASI trimestralmente, nei termini già indicati:

• l'importo di € 318,00;

Del tutto ininfluenti risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.
Tale contributo NON è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità.

Precisazioni Assunzioni/Iscrizioni nel corso del trimestre

Nell'ipotesi di dirigenti che si iscrivano al FASI nel corso del trimestre di calendario, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:

• i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a € 156,00 (€ 468,00: 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione,

• i ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a € 80,00 (€ 240,00 : 3) e dell'eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto pari a € 170,00 (€ 510,00: 3). Nonché, se dovuta ai sensi dell'art. L del Regolamento, la quota di ingresso una tantum, da calcolare seguendo le indicazioni riportate al precedente capitolo D punto 4)

• ricordiamo infine che il contributo di euro 318 trimestrali per assistenza ai dirigenti pensionati (articolo G del Regolamento) è dovuto con riferimento ad ogni dirigente in servizio, il primo giorno di ciascun trimestre di calendario, indipendentemente all'iscrizione al Fondo del dirigente stesso. Tale contributo per le assunzioni nel corso del trimestre è dovuto dal primo giorno del trimestre successivo all'assunzione stessa.

REGIME PREVINDENZIALE E FISCALE FASI

Sui contributi a carico azienda vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile Uniemens – codice M980. Resta inteso che tale contribuzione non è utile alla determinazione delle prestazioni.
Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens dei mesi in cui è previsto il pagamento della contribuzione al FONDO (Febbraio – Maggio - Agosto-Novembre).
Il FASI è previsto dalla contrattazione collettiva ed è un fondo di assistenza sanitaria iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari. Si applica pertanto l'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.).
Secondo l'art. 51 non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo attualmente non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 (sommando carico azienda e carico dipendente).
Questo significa che entro il plafond di Euro 3.615,20
• i contributi c/ditta non aumentano l'imponibile fiscale del lavoratore,
• i contributi c/dipendente si deduco dal reddito – quindi lo diminuiscono,
• ai fini della verifica del limite di € 3.615,20 non si contano i contributi c/azienda versati per i dirigenti in pensione (Circ. Min. fin. n. 55/E,1999).

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Qualora nel corso del 1°, 2°, 3° o 4° trimestre del corrente anno si dovessero verificare cessazioni di rapporti di lavoro di dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di dirigenti in forza, rispetto al trimestre precedente, le aziende devono utilizzare i SERVIZI messi a loro disposizione sul sito www.fasi.it, nella sezione ACCESSO DIRETTO, mediante utilizzo della password aziendale e relativo numero di posizione.

In particolare, accedendo nella sezione riservata, è possibile utilizzare la procedura "Variazione e/o versamento trimestre in scadenza", attraverso la quale è possibile:
• verificare la situazione nota al FASI;
• comunicare eventuali variazioni (cessazioni, modifica dirigenti in forza);
Le variazioni apportate verranno confermate automaticamente dal FASI ed il relativo documento, che attesta la variazione effettuata, sarà scaricabile dall'azienda direttamente dal sito Internet. Tale documento, una volta sottoscritto e timbrato dovrà essere inviato al FASI via fax (esclusivamente dedicato a questa procedura) oppure, una volta scansionato in "formato pdf", inviato tramite l'apposita funzione "upload documenti" presente sulle stesse pagine, direttamente dal proprio computer.

Tutto il materiale pubblicato è sempre consultabile in questa apposita sezione dedicata. Grazie dell'attenzione e buona lettura.

StaffSpa AgenziaPerIlLavoro1 Inside

 



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