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Dirigenti azienda, contribuzione FASI e PREVINDAI 2017

Lavoro Contributi1MANTOVA, 2 mag. - Per l'anno 2017 rimane invariata la contribuzione da versare ai Fondi PREVINDAI e FASI.

Il PREVINDAI è il fondo di previdenza complementare dei dirigenti delle aziende industriali.

Il datore di lavoro che ha in forza personale dirigente che esprime la volontà di aderire a PREVINDAI (o che vi abbia già aderito in occasione di precedenti rapporti di lavoro), è chiamato ad assolvere al versamento dei contributi nei confronti del Fondo.

La contribuzione a PREVINDAI si compone di:

• CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE - posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti;
• CONFERIMENTO TFR - consistente nel versamento di una quota (contrattualmente definita) o dell'intero accantonamento del TFR;
• eventuale CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA - ovvero la facoltà di versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente sia dai dirigenti sia dalle aziende.

CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE
La contribuzione è posta in egual misura a carico delle aziende e dei dirigenti ed è pari al 4% sull'imponibile, con il massimale di 150.000,00 euro.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 l'importo minimo di CONTRIBUZIONE a carico azienda è pari a 4.800,00 – non ci sono variazioni in relazione al 2017
Si ricorda che tale contributo riguarda i soli dipendenti con anzianitĂ  dirigenziale superiore a 6 anni presso la stessa azienda.
La contribuzione dovuta per l'anno in corso è riepilogata nella Tabella seguente.

Retribuzione imponibile

La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a PREVINDAI - carico azienda e carico dirigente - è la retribuzione globale lorda effettivamente percepita. Fanno parte di tale retribuzione tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto.
La retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è considerata dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi elemento utile per il computo del trattamento di fine rapporto.
Per la determinazione della contribuzione (carico azienda + carico dirigente) e di eventuali contribuzioni aggiuntive, dal 1° gennaio 2010 la retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è imponibile per tutte le categorie di iscritti in attuazione di quanto stabilito con il contratto del 25 novembre 2009.
Per quanto concerne il relativo calcolo, occorre fare riferimento al criterio della competenza: l'indennitĂ  sostitutiva del preavviso concorre al raggiungimento dei limiti di massimale dell'anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra piĂą anni, il suo ammontare, quindi, dovrĂ  essere riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l'applicazione delle aliquote e dei massimali in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Massimale di 150.000 euro

Il Fondo PREVINDAI con la circolare 32/2010 ha chiarito che con decorrenza 1/1/2010 viene introdotto un massimale unico pari a € 150.000,00, indistintamente per tutti gli iscritti. In altri termini, anche per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti "nuovi" iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti "vecchi" iscritti.

In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del massimale di 150.000,00, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Contribuzione minima

Il Fondo PREVINDAI con la Circolare n. 32 dell'8 febbraio 2010 ha fornito i seguenti chiarimenti

• in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

• entro il 31 dicembre di ogni anno – o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente – l'impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell'obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto.

• nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica andrà operata riproporzionando il minimo di 4.800 euro ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.

• le eventuali differenze saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, oppure a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

• l'adeguamento si effettua confrontando i soli contributi c/ditta all'importo dei 4.800,00 euro;

• nessun adeguamento va effettuato nei casi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico;
In relazione a quest'ultimo puto, si ricorda anche che dal 1° gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando.
E' possibile quindi avere casistiche di dirigenti iscritti al fondo dopo il 1° gennaio 2007 che versano al FONDO il solo TFR e non la contribuzione contrattuale.
L'azienda è tenuta a versare il 4% della retribuzione utile a TFR solamente nei casi in cui il dirigente versi la contribuzione minima a suo carico sempre pari al 4% della retribuzione utile a TFR, prevista dal CCNL.

ACCANTONAMENTO TFR

Nulla cambia rispetto all'anno precedente per quanto riguarda la quota di TFR da destinare al fondo; di seguito si riportano gli importi dovuti anche per l'anno 2017:

A titolo riepilogativo si ricorda che per:

• prima classe si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
• seconda classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
• terza classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;
• quarta classe si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006,
• ottava classe, si intendono i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVINDAI

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio).
Il versamento trimestrale del contributo (ovvero di tutte le quote di cui questo si compone deve essere effettuato mediante bonifico bancario.

REGIME PREVINDENZIALE E FISCALE PREVINDAI

Sui contributi a carico azienda vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10% attraverso la denuncia mensile Uniemens – codice M900. Il contributo di solidarietà viene registrato nella denuncia Uniemens dei mesi in cui è previsto il pagamento della contribuzione al FONDO (Gennaio – Aprile -Luglio- Ottobre).
I contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità di € 5.164,57:
• la contribuzione contrattuale minima posta a carico azienda e a carico dirigente;
• gli importi versati a titolo di contribuzione aggiuntiva, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del dirigente;
• le somme versate volontariamente dall'iscritto senza il tramite del datore di lavoro (prosecuzione o contribuzione volontaria).
Il TFR destinato al Fondo non rientra tra gli oneri deducibili.
Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni). A costoro è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare (quindi dal 6° al 25° anno), elevare la soglia annuale di 5.164,57 euro di un importo - comunque non superiore a 2.582,29 euro annui - pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Conseguentemente, fino a saturazione della ulteriore "differenza" deducibile, tali soggetti possono beneficiare di un limite annuo di deducibilitĂ  fiscale massimo di euro 7.746,85 (ossia, 5.164,57 + 2.582,29).


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