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Economia, i dettagli della legge di bilancio 2017

DETASSAZIONE 2017 E WELFARE AZIENDALE – commi da 160 a 162

Viene confermata per l'anno 2017 la detassazione dei premi di risultato con alcune novità:
• il limite massimo agevolabile sale a 3.000 euro (contro i 2.000 euro del 2016), incrementati ulteriormente a 4.000 euro nell'ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
• il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, sale a 80.000 euro (contro i 50.000 previsti per l'accesso alla detassazione nel 2016).

Rimane confermata nella misura del 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.

La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività.

In particolare, al comma 184 della Legge di Stabilità 2016 è aggiunto il seguente periodo:

"Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182".

In sostanza, viene estesa anche ai fringe benefit, la cui valorizzazione economica ai fini fiscali avviene in modo forfetario (auto ad uso promiscuo, prestiti, immobili concessi ai dipendenti), la possibilità di essere fruiti, se previsto dalla contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la DTL, in alternativa al premio di risultato in denaro. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Viene, inoltre, inserito il comma 184-bis che prevede, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né il relativo assoggettamento all'imposta sostitutiva per:

a) "i contributi alle forme pensionistiche complementari (...) versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite".

La Legge di Bilancio 2017 interviene anche sull'art. 51 del TUIR integrando il comma 2, con la nuova lettera f-quater, ampliando ulteriormente le fattispecie di fringe benefit previsti.

In particolare, è previsto che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche:
"i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

Infine, il comma 162 della Legge di Stabilità 2017 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 51, comma 2, lettera f), TUIR, come da ultimo modificata dalla Legge di Stabilità 2016, stabilendo che le disposizioni ivi contenute si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – comma 164

Come noto l'art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di versare un contributo con riferimento ai casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità ASpI/NASpI.
Il contributo di licenziamento è pari al 41% del tetto mensile dell'indennità ASpI per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).
L'art. 1, comma 164 della Legge di bilancio dispone, a regime, l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento (inizialmente previsto per il periodo 2013 – 2015 e successivamente prorogato anche per il 2016) nei seguenti casi:
• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

GESTIONE SEPARATA INPS: RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA – comma 165

L'art. 1, comma 165 della Legge di bilancio ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2017, l'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati, è ridotta al 25%.

Trattasi, perciò, della misura di contribuzione non riferita alle collaborazioni coordinate e continuative, bensì ai lavoratori autonomi titolari di partita iva e privi di cassa previdenziale e non pensionati (per questi ultimi l'aliquota è pari al 24%).

APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA – commi da 166 a 186

L'articolo 1, commi da 166 a 186 della Legge di bilancio disciplina il nuovo istituto dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti che, pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

Soggetti

Ai sensi di quanto previsto dal comma 167 dell'art. 1 della Legge di bilancio in esame, l'APE può essere richiesto dagli iscritti:
• all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
• alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
• alla Gestione separata.

In aggiunta sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi:
• possesso, al momento della richiesta di APE, di un'età anagrafica di 63 anni;
• possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
• maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
• importo della pensione, al netto della rata di APE, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (euro 702,64).

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Oggetto

Per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti di cui sopra decorrerà dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, sarà in quote mensili per dodici mensilità, durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. La restituzione del prestito dovrà avvenire con decorrenza dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili e con una durata di 20 anni.

Richiesta del trattamento ed erogazione

Ai fini della richiesta del trattamento, i commi 168 e 169 dell'art. 1 della Legge di bilancio, chiariscono che la stessa potrà essere effettuata direttamente o tramite un intermediario autorizzato, e presentata all'INPS
tramite il suo portale.

L'INPS si occuperà di effettuare la verifica in merito al possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti e certificherà il diritto, comunicando al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

A seguito della certificazione rilasciata dall'Istituto, sarà possibile presentare la domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.
La disciplina normativa chiarisce che sia la domanda di APE che quella di pensione non sono revocabili, salvo i limiti previsti dall'art. 125-ter del Testo Unico Bancario in materia di diritti del consumatore.

Nella domanda il soggetto richiedente sarà tenuto ad indicare il finanziatore cui richiedere l'APE e l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
Per quanto attiene le informazioni precontrattuali e contrattuali, le stesse verranno fornite in formato elettronico al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa.

Riguardo la durata minima dell'APE, la stessa è fissata in sei mesi. L'entità minima e l'entità massima dell'APE richiedibile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prestito costituisce credito ai consumatori se di importo non superiore a 75.000 euro.

L'istituto finanziatore è tenuto a provvedere alla trasmissione all'INPS e al soggetto richiedente del contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto. In caso di rifiuto, o di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. L'INPS trattiene, con decorrenza dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento.

Il datore di lavoro del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, qualora vi sia esplicita richiesta da parte del richiedente, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato e versare all'INPS in un'unica soluzione, al momento della richiesta dell'APE, un contributo per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Particolari categorie di lavoratori beneficiari

Il comma 179 dell'art. 1 della Legge di bilancio disciplina l'istituto dell'APE per particolari tipologie di lavoratori in aggiunta ai soggetti beneficiari già descritti.

In particolare, tali soggetti risultano essere coloro che:
• si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
• assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
• hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
• al momento della decorrenza dell'indennità svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgono le mansioni di cui all'Allegato C del disegno di legge.

Mansioni di cui all'Allegato C
• Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
• Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
• Conciatori di pelli e di pellicce
• Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
• Conduttori di mezzi pesanti e camion
• Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con
• lavoro organizzato in turni
• Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
• Professori di scuola pre-primaria
• Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
• Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
• Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.
Rimane fermo che la concessione dell'indennità è comunque subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La stessa è erogata mensilmente su 12 mensilità ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, fermo restando che l'importo dell'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

Decadenza dal diritto

Fermo restando che l'indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite dei 4.800 euro annui, in caso di raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato, il soggetto beneficiario sarà considerato decaduto dal diritto all'indennità.

Fiscalità

Il comma 177 dell'art. 1 della Legge di bilancio prevede che gli importi che verranno erogati in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In relazione alle somme a titolo di interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, corrisposti al soggetto erogatore:
• è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti,
• tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.


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