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Sabato, 26 Aprile 8:04:pm

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Sale giochi e slot a Mantova, ordinanza del sindaco per la riduzione dell’orario d’esercizio

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

  • In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltreché le seguenti disposizioni:
  • Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito cartello predisposto dalla Regione Lombardia in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
  • Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di attività.
  • le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, siano escluse dalla disciplina oraria stabilita con il presente provvedimento, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva;
  • gli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e nelle sale bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti con il presente provvedimento;
  • gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE ALTRESI' CHE:

  • la violazione alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi da intrattenimento ivi collocati;
  • in caso di particolare gravità e recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art.86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ai sensi degli artt.86 ed 88 TULPS;
  • la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi del'art.16 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE INFINE:

  • L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
  • la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione alle Forze dell'Ordine ed alle associazioni di categoria.

AVVERTE: Che la presente ordinanza è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, in alternativa:

  • mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia, entro 60 giorni;
  • mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo pretorio.
IL SINDACO: dott. arch. Nicola Sodano


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