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Sabato, 30 Novembre 5:34:am

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Ferie non godute – contribuzione INPS

Documenti9Come ormai consuetudine, viene a scadenza con la fine del mese di giugno prossimo l'obbligo contributivo relativo alle ferie residue al 31.12.2020 e non ancora godute alla medesima data del 30.6.2022.

Tuttavia, è consentito lo slittamento del termine al 31 luglio 2022, scalando anche le ferie fruite in tale mese. In sostanza, sulle ferie non godute entro il 18mo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione (o altro termine previsto dai CCNL) è dovuta l'ordinaria contribuzione INPS, che viene cioè ad essere anticipata rispetto al momento di effettiva retribuzione delle stesse assenze.

Riportiamo schematicamente e sinteticamente le logiche che regolano l'argomento, già noto dall'anno 2002.

  • In assenza di previsioni contrattuali o legali che stabiliscano un termine per la fruizione delle ferie arretrate o per la liquidazione della relativa indennità sostitutiva (possibile quest'ultima, solo per eventuali residui nell'anno oltre le quattro settimane di fruizione obbligatoria), il termine per assolvere alla contribuzione anticipata è fissato al 18mo mese successivo alla scadenza dell'anno di maturazione
  • Quando la contrattazione collettiva o leggi specifiche abbiano invece stabilito un termine per la fruizione delle ferie arretrate o per la liquidazione della relativa indennità sostitutiva (possibile quest'ultima, solo per eventuali residui nell'anno oltre quattro settimane di fruizione obbligatoria), sarà tale termine che dovrà essere osservato per assolvere all'obbligazione contributiva sia che risulti inferiore o superiore al 18mo mese successivo alla scadenza dell'anno di maturazione;
  • Ai soli fini dell'obbligazione contributiva, le prime ferie godute vanno in diminuzione dei periodi più vecchi di maturazione;
  • In caso di decorrenza del termine applicabile alla fattispecie, senza che si sia verificata la fruizione delle ferie riferite all'anno di osservazione, sulle stesse è dovuta la contribuzione INPS; al momento dell'effettiva fruizione delle stesse si opereranno i relativi conguagli contributivi.

Sulla base delle singole situazioni esistenti, il nostro Studio procederà a specifiche analisi ed approfondimenti unitamente ai Clienti con servizio paghe Labour Consulting, per i quali siano evidenti situazioni in cui i residui di ferie (ed anche di PR e ROL, per i quali la questione è analoga e per i quali il termine di fruizione è fissato dai singoli CCNL) possano definirsi problematici ai fini di quanto ora analizzato.

                                                                                                                             A cura di Labour Consulting

                                                                                                                        In collaborazione con Staff Spa


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